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Interventi subordinati a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata - CILA

Servizio Attivo
Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6 (attività edilizia libera), 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire) e 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Descrizione

Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6 (attività edilizia libera), 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire) e 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Come fare

L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Cosa serve

La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Cosa si ottiene

Interventi subordinati a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata - CILA

Tempi e scadenze

/

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Art. 6-bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 27/02/2024


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